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Sezione XIII - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1179 L'ultima sezione del capo concernente le ipoteche è costituita da un unico articolo (art. 2899 del c.c.), il quale modifica e integra il corrispondente art. 2087 del codice del 1865, posto sotto il titolo dell'espropriazione forzata. Si riproduce il divieto per il creditore avente ipoteca su vari immobili - dopo la notifica dell'offerta del prezzo nel processo di liberazione o, in caso di espropriazione, dopo la notifica del provvedimento che dispone la vendita - di rinunciare alla sua ipoteca sopra uno di essi ovvero di astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora venga con ciò favorito un creditore a detrimento di un altro creditore anteriormente iscritto; senonché, mentre il codice precedente richiedeva, ai fini del risarcimento del danno, che l'astensione - e, secondo un'autorevole dottrina, anche la rinuncia - fosse dolosa, l'art. 2899, così per l'astensione come per la rinuncia, elimina la necessità del concorso del consilium fraudis, la cui dimostrazione è spesso molto difficile, escludendo tuttavia la responsabilità quando la rinuncia o l'astensione sia determinata da giusti motivi, la prova dei quali incomberà al creditore che ha rinunciato all'ipoteca o si è astenuto dall'intervenire nell'espropriazione. Con un comma di nuova formulazione si chiarisce che la norma si applica anche nel caso in cui la rinuncia o l'astensione favorisca, un terzo acquirente a detrimento di un creditore anteriormente iscritto ovvero a detrimento di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.