Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1161 Nel sancire il principio che l'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, l'
art. 2852 del c.c. ne chiarisce l'applicabilità anche all'ipoteca iscritta per un credito condizionale, coerentemente all'altro principio che la condizione, avverandosi, retroagisce all'inizio del negozio, il quale si considera sorto come puro e semplice. Nel medesimo articolo, risolvendo una grave questione a cui apriva l'adito la formula non felice dell'art. 2007 del codice del 1865, si riconosce efficacia all'iscrizione ipotecaria presa a garanzia di un credito futuro, ma tale efficacia è condizionata all'attualità dell'esistenza di un rapporto giuridico da cui il credito potrà sorgere. Viene così conferita immediata efficacia all'ipoteca per le sovvenzioni che saranno fatte in base a un contratto di apertura di credito, all'ipoteca per garantire il compratore da un'eventuale evizione della cosa venduta, e così via. Ho considerato al riguardo che, riconoscendosi efficacia all'iscrizione presa per un credito futuro non collegato all'esistenza attuale di un rapporto che ne possa costituire la ferite, non soltanto si sarebbe dato vita a gravi inconvenienti pratici, ma si sarebbe introdotta una norma in piena antinomia con il principio che non può sussistere un diritto accessorio, quale l'ipoteca, se non sussiste, almeno virtualmente, un'obbligazione a cui si riconnetta la sua funzione di garanzia. In modo conforme al codice anteriore (articoli 2008 e 2009) gli articoli 2853 e 2854 regolano la prelazione nei rapporti dei creditori ipotecari tra loro.