Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1118 Con lievi varianti formali sono riprodotte nei tre articoli 2727-2729, di cui consta il quarto capo del presente titolo, le disposizioni che in tema di presunzioni dettavano gli articoli 1349, 1352, 1353 e 1354 del codice del 1865, rimanendo così inalterata la nozione di presunzione e la duplice partizione delle presunzioni in semplici e legali. Ho eliminato l'art. 1350 che conteneva una classificazione delle presunzioni legali non solo incompleta, ma anche inesatta, in quanto annoverava tra queste l'autorità della cosa giudicata, ora più razionalmente disciplinata nel titolo quarto di questo libro. Esclusa la cosa giudicata dal novero delle presunzioni legali, non avrebbe trovato sede propria nel capo in esame la disposizione dell'art. 1351, che determinava i requisiti subiettivi e obiettivi che devono concorrere perché il giudicato si formi.