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Articolo 766 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Stima dei beni

Dispositivo dell'art. 766 Codice Civile

Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione(1).

Note

(1) La stima così effettuata può essere oggetto di rivalutazione solo al verificarsi di fatti straordinari ed imprevedibili che incidano in maniera significativa sul valore dei beni.

Ratio Legis

Il momento in cui deve essere accertato il valore dei beni assegnati a ciascun coerede, al fine di verificare se vi è stata lesione per taluno di essi, è quello relativo al compimento delle operazioni divisionali similmente a quanto previsto nell'art. 726 del c.c..

Spiegazione dell'art. 766 Codice Civile

La determinazione dei valori avviene di norma mediante stima affidata a perito: la stima va riportata al momento della divisione (cfr. art. 763), senza tenersi conto né dei deterioramenti, né dei miglioramenti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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