In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi(1) [752, 754, 1299 c. 2 c.c.].
Note
(1)
Per i crediti non ipotecari, ove il coerede sia stato costretto a pagare una somma superiore a quella cui era tenuto, egli ha diritto di richiedere agli altri coeredi, ciascuno per la sua quota di debito, quanto pagato in eccedenza. Qualora, però, un coerede non sia in grado di pagare la sua parte, il pregiudizio viene sopportato dal coerede che ha pagato.