Se gli esecutori che devono agire congiuntamente [700 c.c.] non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria(1), sentiti, se occorre, gli eredi(2).
Note
(1)
E' necessario, a tal fine, proporre ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il provvedimento viene reso mediante ordinanza reclamabile avanti alla Corte d'Appello, quest'ultima a sua volta decide con ordinanza non impugnabile.
(2)
L'audizione degli eredi è finalizzata a far emergere elementi in grado di risolvere il contrasto.