Articolo abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
[Se al figlio naturale morto senza lasciare prole, nè genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo. Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.]