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Articolo 2627 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Dispositivo dell'art. 2627 Codice Civile

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Massime relative all'art. 2627 Codice Civile

Cass. civ. n. 17835/2021

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, i versamenti effettuati dal titolare sui conti correnti aziendali risultanti in contabilitą come "finanziamenti del titolare", in mancanza di dimostrazione della provenienza delle relative somme di denaro, sono elementi idonei a fondare l'accertamento analitico induttivo assistito dalla presunzione qualificata (grave, precisa e concordante) per la quale vanno considerati, se non diversamente giustificati dal contribuente, alla stregua di ricavi aziendali.

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