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Articolo 2510 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Societą con prevalenti interessi stranieri

Dispositivo dell'art. 2510 Codice Civile

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.

Ratio Legis

La norma non disciplina direttamente le società ivi indicate ma rinvia alle leggi in essa indicate.

Spiegazione dell'art. 2510 Codice Civile

Il riferimento alla prevalenza di interessi stranieri è contenuto nella rubrica ma non nel testo. Si ritiene, quindi, che la disposizione si applichi a prescindere dalla forma e dall'intensità del legame tra la società e gli interessi in questione.

I provvedimenti cui la norma rinvia possono essere solo atti aventi carattere di legge, escludendo la possibilità che fonti sottordinate o provvedimenti amministrativi possano introdurre discriminazioni basate sulla nazionalità.

La dottrina prevalente ritiene che tale norma si applichi a qualsiasi società.

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