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Articolo 2508 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato

Dispositivo dell'art. 2508 Codice Civile

Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.

Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.

Ratio Legis

La norma riguarda le società straniere costituite all'estero e con sede e oggetto fuori dal territorio italiano che abbiano spostato la sede amministrativa o l'oggetto dell'impresa in Italia, per cui a queste si applicherà la legge italiana.

Spiegazione dell'art. 2508 Codice Civile

Per quanto riguarda le sede secondaria, questa deve coincidere con la succursale che è priva di personalità giuridica autonoma.
La società è legittimata ad agire in luogo della sede secondaria e ad impugnare le sentenze rese nei confronti di quest'ultima.
Quando sia posta in essere una modifica rilevante degli elementi designativi della sede secondaria di una società estera, si applicherà la norma in commento che, proprio per tutelare i terzi destinati ad entrare in contatto con la sede secondaria della società estera, impone l'iscrizione dell'atto in questione.

Massime relative all'art. 2508 Codice Civile

Cass. civ. n. 19557/2016

In tema di criteri di computo del requisito occupazionale, ai fini dell'applicabilità della tutela reale di una società estera operante in Italia, il numero dei dipendenti va determinato con riferimento al solo territorio nazionale, dovendosi ritenere che l'una o più sedi secondarie ivi presenti, già assoggettate per plurimi aspetti all'applicazione della legge italiana ai sensi dell'art. 2508 c.c., siano dotate di autonoma rilevanza anche a tali fini, pur non avendo autonoma personalità giuridica, costituendo il criterio occupazionale un presupposto di applicazione della legge nazionale. (Cassa con rinvio, App. Milano, 22/12/2014).

Cass. civ. n. 14348/2004

Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di una società di capitali, operante nel settore dei finanziamenti e degli impegni di firma, già costituita in Italia, che dopo aver deliberato il trasferimento all'estero (nella specie: in Spagna) abbia visto conseguentemente revocare l'autorizzazione dell'Ufficio Italiano Cambi all'esercizio della sua attività e sia stata cancellata dal Registro delle imprese e, pertanto, si sia estinto come soggetto dell'ordinamento nazionale sicché non possa identificarsi con la società avente identica denominazione costituita in Spagna, in conformità della "lex loci". Infatti, tale tipo di istanza è devoluto al giudice italiano, in applicazione dell'art. 25 della legge n. 218 del 1995 che, dopo aver stabilito (con il primo comma) l'assoggettamento della società alla legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione (o comunque alla legge italiana se la sede o l'oggetto principale si trovino in Italia), con il terzo comma riconosce efficacia al trasferimento all'estero della sede solo se conforme alle norme dei due Stati interessati e, dunque, alla condizione che i rispettivi ordinamenti concordino nel ravvisare il mutamento della sede medesima come mera modificazione, senza interferenze sull'identità e la persistenza in vita dell'ente. Ma tale condizione difetta quando (come nella specie) il diritto nazionale contempli, con il trasferimento della sede, l'estinzione della società nata in Italia, di modo che configuri la società con sede all'estero come un nuovo ente, la cui esistenza ed il cui funzionamento siano regolati dalla legge straniera (Nell'enunciare tale principio la Corte ha altresì precisato che, nella specie, non vengono in rilievo le innovazioni introdotte, in materia di procedure d'insolvenza, dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 del Consiglio, che non riguardano, fra l'altro, le imprese esercenti l'attività creditizia).

Cass. civ. n. 5597/1982

Le disposizioni dell'art. 2506 cod. civ., in tema di società estere con sedi secondarie nel territorio dello Stato, non fanno perdere a dette sedi la natura di organi di società straniere e, pertanto, il trasferimento di un dipendente da una sede secondaria italiana ad una sede estera di una stessa società non comporta novazione soggettiva del rapporto di lavoro e non equivale a trasferimento presso altro imprenditore.

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