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Articolo 2396 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali

Dispositivo dell'art. 2396 bis Codice Civile

(1)I direttori generali non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.

I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei divieti di cui al primo comma.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

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