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Articolo 2390 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Utilizzazione delle informazioni

Dispositivo dell'art. 2390 bis Codice Civile

(1)Gli amministratori non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

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