Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497 sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti(1).
Note
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 5 D. Lgs. 06 febbraio 2004, n. 37.