Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità e richiesto, come per il brevetto per le invenzioni, oltre al requisito formale della descrizione chiara e completa, il requisito sostanziale della novità intrinseca od originalità, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un'idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d'impiego.
L'accertamento della validità o meno di un'invenzione o di un modello di utilità, dei requisiti costitutivi della loro novità intrinseca ed estrinseca, dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini della loro differenziazione, e rimesso all'apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se giustificato da motivazione logicamente congrua e giuridicamente corretta (Cass. n. 3932/1984).
L'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti, prescindendosi dalla maggiore o minore novità del risultato (novità intrinseca). Anche per i modelli di utilità deve sussistere il requisito della novità intrinseca, con la differenza che, mentre per l'invenzione essa deve riguardare lo strumento, l'utensile o dispositivo meccanico, il prodotto o risultato industriale e la applicazione tecnica di un principio scientifico, la novità intrinseca dei modelli si presenta ed opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di macchine, strumenti, utensili ed oggetti già conosciuti ed utilizzati. Detta novità deve determinare un incremento di utilità valutabile in un significato quantitativo, che, in quanto tale, presuppone una qualità (invenzione) che permane nelle sue caratteristiche strutturali e funzionali di base.