La legge speciale (art. 14, d.P.R. 22-6-1979, n. 338) regola l'ipotesi della domanda di brevetto presentata da persona diversa dagli aventi diritto. A tal fine la legge distingue il caso in cui la domanda sia ancora pendente da quello in cui il brevetto sia stato rilasciato: nel primo caso l'autore dell'invenzione può ottenere una sentenza che accerti che il diritto al brevetto spetta a lui e non a chi ha presentato la domanda, e può subentrare nella domanda già presentata o presentarne una nuova; nel secondo caso può ottenere una sentenza che trasferisca con efficacia retroattiva a suo nome il brevetto, o può far valere la nullità del brevetto rilasciato al non avente diritto.
La possibilità di distinguere tra
diritto al brevetto (ossia la facoltà di chiedere la registrazione, riconosciuta all'inventore o a colui che a titolo derivativo acquista la completa descrizione dell'invenzione) e
diritto sul brevetto (ossia la facoltà esclusiva di attuare e di godere dell'invenzione, concessa dall'art.
2584 a colui che ha brevettato) e, dunque, di ammettere una circolazione distinta di entrambi, non contraddice la logica dell'istituto brevettuale, la quale si concreta nel principio che soltanto chi brevetta bene ha il potere di esclusiva; sicché, tale potere non è riconosciuto a chi non brevetta o brevetta male perché non ha titolo per farlo.