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Articolo 2101 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Tariffe di cottimo

Dispositivo dell'art. 2101 Codice Civile

[Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento.

Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative](1).

L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

Note

(1) Vedi nota 2 sub art. 2100.

Ratio Legis

Nel sistema di retribuzione a cottimo misto il lavoratore viene remunerato in parte con un salario a tempo ed in parte con una maggiorazione di cottimo.
In tale ipotesi se il datore di lavoro riscontra un rendimento del lavoratore inferiore a minimi stabiliti per cause imputabili allo stesso, può ridurre unilateralmente la retribuzione in proporzione all'entità del minor rendimento.

Massime relative all'art. 2101 Codice Civile

Cass. civ. n. 12512/2004

In tema di retribuzione applicabile al lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., quando il lavoratore deduce l'inadeguatezza del compenso di cottimo, il giudice di merito, ove si tratti di cottimo misto, nel verificare se la retribuzione corrisposta sia proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, oltre che sufficiente a norma della disposizione costituzionale, deve valutare l'entità dei risultati produttivi in riferimento anche alle condizioni tecnico-produttive in atto nei vari periodi coinvolti dalla domanda e prendere in considerazione sia la parte fissa che quella variabile della retribuzione.(Nella specie, relativa alla retribuzione spettante, in un lungo arco di tempo, a impiegati addetti, attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, all'elaborazione di bollettini di calcolo delle competenze del personale, la S.C ha cassato la sentenza di merito che non aveva verificato quali fossero i livelli di produzione corrispondenti a ritmi lavorativi normali, in relazione anche alle eventuali sopravvenute modifiche delle condizioni tecniche delle lavorazioni).

Cass. civ. n. 11939/2004

Alle parti sociali è consentito, in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c., prorogare l'efficacia dei contratti collettivi, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni — fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva —, nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline. La concorrenza delle due discipline, nazionale e aziendale, non rientrando nella disposizione recata dall'art. 2077 c.c., va risolta tenuto conto dei limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati, atteso che il contratto collettivo nazionale di diritto comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell'ambito del territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti e il contratto collettivo aziendale estende, invece, la sua efficacia, a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purché svolgenti l'attività lavorativa nell'ambito dell'azienda. I lavoratori ai quali si applicano i contratti collettivi aziendali possono, pertanto, giovarsi delle clausole dei contratti collettivi nazionali se risultano iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato i relativi contratti collettivi. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il compenso previsto dall'art. 25 del Ccnl 2 luglio 1992 per gli addetti all'industria delle materie plastiche, competesse ai lavoratori non risultando, dal contenuto degli accordi aziendali, che tale compenso fosse stato inglobato nella voce retributiva denominata «accordo» aziendale prevista dal contratto collettivo aziendale, e che ai medesimi lavoratori competesse altresì il compenso del 5 per cento dei minimi tabellari, previsto dal Ccnl solo per aziende con meno di 150 dipendenti e per lavoratori che non fruissero di premi di cottimo, ricorrendo, nel caso di specie, entrambi i cennati requisiti).

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