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Articolo 2063 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Oggetto

Dispositivo dell'art. 2063 Codice Civile

Le ordinanze corporative [2064, 2065] per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:

  1. 1) la disciplina unitaria della produzione;
  2. 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
  3. 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate(1).

Note

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile, in quanto incompatibile con il R.D.L. 9.08.1948, n. 721 e il D. lgs 23.11.1944, n. 369.

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