Effetti dell'ammortamento dopo trascorso senza opposizione il termine indicato dal-l'art. 2016: a) Inefficacia del titolo ammortato (L'azione di diritto comune del detentore)
Contrariamente a quanto si insegna in materia di ammortamento della cambiale, in relazione coll'art. 92 Legge camb. — in materia di ammortamento dei titoli all'ordine in generale, gli effetti testé elencati non si verificano quando l'opposizione
sia stata proposta, ma sia stata rigettata con sentenza passata in giudicato. Invero, il precedente
art. 2017 del c.c., Tuttavia, l'art. 2019, secondo e terzo comma, laddove dispone che l’opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la Cancelleria del Tribunale, e che se l’opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l’ammortamento, mantiene l’efficacia del medesimo titolo, attribuendo ad esso, come di regola, la funzione di legittimazione.
a) L’inefficacia del titolo ammortato importa l’estinzione dei diritti cartolari, ossia di questi è investito non più il detentore del titolo, bensì chi ha ottenuto l’ammortamento.
Tuttavia l’art. 2019, comma 1, fa salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l’ammortamento , nel senso che il detentore che, come proprietario del titolo, avrebbe avuto ragione di far opposizione a termini dell'art.
2017, — può, trascorso il termine utile, proporre ancora la questione di titolarità nei confronti di chi ha ottenuto l'ammortamento. Ma, come in materia cambiaria, anche qui si tratta di una azione extra-cartolare, ossia di una azione di diritto comune, e, più precisamente, di risarcimento di danni; onde la necessità di dimostrare, secondo le norme generali, che il richiedente era in dolo o in colpa nel provocare l'ammortamento (
art. 2043 del c.c.).
2. b) Diritto al pagamento o al duplicato
b) Come si è esattamente rilevato in materia di ammortamento della cambiale, «
qui si ha un temperamento al rigore dei principi, cioè la legittimazione è data, anziché dal possesso della cambiale, dal decreto di ammortamento.... La legittimazione è provvisoria, e vale solo per gli atti conservativi e, alla scadenza; per il pagamento mediante cauzione (o deposito giudiziario equivalente), se si tratta di decreto di ammortamento tuttora soggetto a opposizione o impugnato con opposizione tuttora in corso; è de-fugitiva e dà luogo al pagamento, puramente e semplicemente (al rilascio di un duplicato, qualora, essendo la cambiale in bianco o non ancora scaduta, non vi fosse la possibilità dell'esercizio attuale dei diritti cambiarii), se si tratta di decreto non più soggetto a opposizione.... ».
Questi concetti trovano piena applicazione in materia di ammortamento di titoli all'ordine in generale. Infatti, mentre il cit.
art. 2018 del c.c. attribuisce, come si è già visto la c. d. funzione di legittimazione provvisoria al decreto di ammortamento ancora soggetto ad opposizione, — l'art. 2019, 2
0 comma collega la c. d. funzione di legittimazione definitiva al detto decreto, che non sia più opponibile per il trascorso del termine stabilito dall'
art. 2016 del c.c.. La quale ultima forma di legittimazione importa che «
chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del Cancelliere del Tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, ha la facoltà di esigere il pagamento », — ed altresì, se il titolo ammortizzato sía in bianco, di «
ottenere un duplicato ».
Il cit. art. 2019, 2° comma, veramente, attribuisce la facoltà testè enunciata anche «
qualora il titolo non sia ancora scaduto », ma, come si è acutamente osservato rispetto alla identica norma sancita dall'art. 92, 1 comma Legge. camb., è indiscutibile che, in questo caso, la legittimazione non è mai definitiva, in quanto non può essere ancora trascorso il termine dei trenta giorni, stando alle regole esposte (art. 89, comma 3, L. Camb.; e
2016, comma 3, c.c.), e perciò, di fronte alla difettosa redazione del testo, all’interprete non rimane che riconoscere l’inapplicabilità della norma nell’ipotesi prevista.