Diritto alla sostituzione, e obbligo di sostituzione, del titolo al portatore deteriorato
Per garantire l'attitudine del titolo al portatore a circolare, l'ordinamento giuridico vigente riconosce al « possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile», il « diritto di ottenere dall'emittente un titolo equivalente verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese » (art. 2005 nuovo c.c.).
Questo diritto del possessore, che è stato esattamente qualificato « diritto alla sostituzione del titolo deteriorato », era già sancito nel Cod. di comm. del 1882 (art. 56, primo comma: « Il possessore di un titolo al portatore reso logoro o guasto, ma tuttora riconoscibile per contrassegni certi, ha diritto di chiedere all'emittente un titolo duplicato o un titolo equivalente»); e ad esso diritto corrisponde, da parte dell'emittente, un obbligo, o dovere, di sostituzione.
a) Presupposti dell'esercizio di tale diritto
Dunque, presupposti dell’esercizio del diritto in parola sono: a) che il titolo sia a deteriorato; b) che non sia più idoneo alla circolazione; c) che sia tuttora sicuramente identificabile.
Sub a) Il primo presupposto, che ha carattere positivo, è che il titolo sia deteriorato. Ed, in proposito, è irrilevante ogni indagine sulla causa del deterioramento: la dizione legislativa è amplissima, e comprende anche il caso che il deterioramento sia dovuto all'uso continuato o quello in cui sia intervenuta qualsiasi altra causa (titolo guasto in generale), compresa la colpa del possessore, perché, anche in tale ipotesi, avendo diritto al rimborso delle spese, vi sarebbe una carenza d'interesse rispetto ad una eventuale contestazione del proprio obbligo di sostituzione.
Sub b) Ma non ogni deterioramento del titolo vale a legittimare la richiesta di sostituzione di esso, per ciò che è necessaria la ricorrenza di un ulteriore presupposto, che ha carattere negativo, e che consiste nella non idoneità del titolo deteriorato alla circolazione. Qui si è perspicuamente rilevato che « un titolo deve considerarsi inetto alla circolazione quando lo ritengano tale i regolamenti e le consuetudini delle Borse ove è negoziato, i banchieri o gli agenti di cambio che sono gli organi abituali della sua circolazione. Ove il titolo non circoli nelle Borse, si dovrà tenere conto della sua natura e della sua funzione. Si potrà, ad es., concedere più facilmente il diritto di cambio ove si tratti di titoli emessi in numero limitato, che allorquando si tratti di titoli emessi in grandi masse come i biglietti di banca ». Ma è chiaro che si è in presenza di una questione di apprezzamento, la cui soluzione è rimessa al prudente arbitrio del Giudice di merito.
Sub c) Infine, occorre che il titolo deteriorato « sia tuttora sicuramente identificabile», che, cioè, esso, pure mancando anche di elementi essenziali, sia riconoscibile in maniera certa attraverso la parte rimasta integra.
Soggetti del rapporto giuridico: a') Soggetto attivo (possessore del titolo deteriorato). - b') Soggetto passivo (emittente del titolo deteriorato)
a') Soggetto attivo del rapporto giuridico in esame è il possessore qualificato, ossia il detentore del titolo che giustifichi il suo potere di fatto sulla cosa colla presentazione del titolo deteriorato, come risulta dal preciso disposto del cit. art. 2005.
b') Soggetto passivo è l'emittente del titolo medesimo, o, più propriamente, chi ha proceduto alla sua creazione.
c) Obblighi dei soggetti del rapporto giuridico: a') Del soggetto attivo - b') Del soggetto passivo
a') Sul soggetto attivo incombono gli obblighi legali della restituzione del titolo deteriorato e del rimborso delle spese occorrenti per il rilascio del titolo di sostituzione. Come denota il termine « verso » usato nell'art. 2005, più volte citato, tali restituzione e rimborso devono avvenire all'atto del rilascio ora menzionato: si tratta, cioè, di atti contestuali.
b’) A sua volta, il soggetto passivo ha l’obbligo di rilasciare un titolo equivalente, ossia corrispondente per specie, valore, modalità ecc., a quello sostituito; il che è giustificato dalla fungibilità della cosa, ed, a rigore, porta ad escludere che qui, possa parlarsi, propriamente, di « duplicato», ossia di titolo nuovo identico al precedente, ma contrassegnato dalla menzione della sostituzione operata mediante esso.