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Articolo 1990 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Revoca della promessa

Dispositivo dell'art. 1990 Codice Civile

La promessa[1989] può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente [1336 comma 2, 1396].

In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l'azione è già stata compiuta.

Ratio Legis

Poichè la promessa è atto unilaterale e l'obbligazione non sorge finchè non si verifica la situazione prevista, la promessa può essere revocata fino a tale momento. Tuttavia, può essere revocata solo per giusta causa, e ciò è previsto per garantire che la promessa sia seria.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

642 La promessa al pubblico è stata delineata come avente per oggetto, in via generica, una prestazione anziché una ricompensa perché non deve necessariamente implicare una remunerazione, ma può avere per oggetto un fare (ad esempio, fotografare chi vince un concorso di bellezza).
La sua obbligatorietà non può essere indefinita; e così, mentre ammette un termine, anche implicitamente risultante dalla sua natura o dal suo scopo, ha una durata legale che si estende fino all'anno dalla pubblicazione. E' questa pubblicazione che la rende obbligatoria; e da questa pubblicazione si inizia il vigore del vincolo, senza che sia necessario, per il suo sorgere, una forma particolare.
Ma ciò implica irrevocabilità assoluta prima del termine espresso, implicito o legale. E' concesso al promittente un ius poenitendi (art. 752); ma, a garantire la serietà della promessa, ho presupposto, per la revoca, una giusta causa.
Si pregiudicherebbe però un diritto acquisito dall'oblato se si consentisse la revoca quando si è già verificata la situazione di fatto prevista nella promessa o quando è stata compiuta la prestazione che il promittente intendeva presupporre: l'art. 752 vieta pure in questi ultimi casi la revoca della promessa, con l'effetto di mantenere l'obbligo del promittente anche quando la revoca è intervenuta.
Se è libera la forma della promessa non può essere libera quella della revoca; perciò il primo comma dell'articolo 752 prevede che essa debba farsi nello stesso modo usato per la promessa o in modo equipollente.

Massime relative all'art. 1990 Codice Civile

Cass. civ. n. 23246/2017

La promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza; è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988c.c.

Cass. civ. n. 2995/1994

La colpa grave prevista dall'art. 1990, primo comma, c.c., che esclude — salvo patto contrario — la responsabilità dell'assicuratore, non deve essere commisurata (come, invece, nella previsione di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c.) ad un particolare onere di diligenza, in relazione alla natura dell'attività svolta dall'assicurato.

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