Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
756 L'irripetibilità dalle somme pagate da persona capace in adempimento di un debito di giuoco o di scommessa è fondata sul pagamento spontaneo da parte del perdente, eseguito alla fine del giuoco (
art. 1933 del c.c., secondo comma). Pagamento spontaneo significa pagamento eseguito in situazione di libertà psicologica nella determinazione; in situazione cioè scevra di ogni coazione. Non si richiede la scienza dell'incoercibilità, come taluno pretendeva, perché l'effetto dell'irripetibilità del pagato è sorretto dall'esistenza obiettiva della situazione sulla quale si fonda il dovere, e non è necessario che di questa si conoscano i caratteri giuridici e precisamente la sua coercibilità o meno prima dell'adempimento. Per rendere più evidente il significato della disposizione, confortata dalla tradizione romana, all'avverbio "volontariamente", che si leggeva nell'art. 1804 del codice abrogato, si è sostituito l'avverbio "spontaneamente" (
art. 1933 del c.c., secondo comma). Per la stabilità del pagamento si è richiesto anche un requisito cronologico: che esso sia stato eseguito dopo l'esito del giuoco o della scommessa. Il versamento della posta nelle mani dell'eventuale vincitore, piuttosto che pagamento, rappresenta un deposito a scopo di garanzia, e come tale non può acquistare la stabilità, accordata dalla legge (art. 1933, secondo comma) al solo pagamento nel senso tecnico della parola. Neppure pagamento può qualificarsi, e ciò è più evidente, il deposito della posta presso un terzo. Il perdente quindi può ripeterla dal depositario, beninteso fino a quando la posta stessa non sia stata versata al vincitore; che se il depositante non abbia né chiesta né comunque avuta la restituzione della posta depositata, il depositario è certamente obbligato a pagarla al vincitore, il quale pertanto può da lui conseguirla coattivamente. Si è risolta in senso negativo la questione, variamente disputata in giurisprudenza, circa l'ammissibilità di azione per il pagamento di debiti di giuoco e di scommessa non proibiti, tra i quali debbono ritenersi i giuochi di azzardo sottratti alla legge penale per speciale autorizzazione amministrativa: anche per essi sussiste infatti la ratio che giustifica la carenza di tutela giurisdizionale civile nel caso di giuochi proibiti. E' ammessa invece azione quando il giuoco o la scommessa riguarda competizioni sportive (
art. 1934 del c.c.) o lotterie autorizzate (
art. 1935 del c.c.). La prima eccezione concerne non soltanto coloro che partecipano alla gara, ma anche gli spettatori che scommettono sull'esito della medesima; questa estensione vuole stimolare la passione per le competizioni sportive, che è condizione indispensabile per lo sviluppo delle medesime. La seconda eccezione è giustificata dalla considerazione che la legge speciale autorizza una lotteria quando la ritiene rispondente ad utilità pubblica; conferendo alle relative obbligazioni tutela giurisdizionale piena, si agevola certamente il conseguimento dell'utilità cui l'autorizzazione mira.