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Articolo 1841 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Apertura forzata della cassetta

Dispositivo dell'art. 1841 Codice Civile

Quando il contratto è scaduto(1), la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al tribunale(2) l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale(2) ritiene opportune.

Il tribunale(2) può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita [1470] di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.

Note

(1) Si ritiene che l'apertura forzata possa aversi anche in ipotesi diverse, tra le quali il sequestro o l'espropriazione mobiliare, il fallimento del cassettista che rifiuti di riconsegnare le chiavi al curatore ovvero la morte del cassettista o un ordine dell'autorità penale.
(2) L'art. 150 del D. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha istituito il giudice unico dal 2 giugno 1990, ha sostituito la parola "tribunale" alla precedente parola "pretore".
L'art. 27, comma 2, D. lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha sostituito la parola "tribunale" con le parole "giudice di pace" con decorrenza dal 31/10/2021.

Ratio Legis

La norma è volta a tutelare la banca nel caso in cui il contratto sia scaduto e il depositario non abbia provveduto a ritirare i beni custoditi (ovvero le parti non si siano accordate in altro modo, ad esempio nel senso di rinnovare la stipula).

Spiegazione dell'art. 1841 Codice Civile

Apertura forzata della cassetta dopo la scadenza del contratto

Sempre disinteressandosi della specifica natura del contratto, il legislatore ha sentito il bisogno di disciplinare in modo esplicito le facoltà della banca in ordine all'avvenuto verificarsi del termine di durata. Il potere della banca di procedere all' apertura della cassetta dopo verificatosi il termine di durata del contratto non è assoluto ed arbitrario, ma viene assoggettato all'esecuzione di determinate formalità ed al rispetto di determinati presupposti.

Con la disciplina imposta in proposito il legislatore vuole garantire all'utente della cassetta od ai suoi aventi diritto ogni e possibile tutela in merito all'integrità del contenuto di essa.

Il verificarsi del termine di scadenza del rapporto non attribuisce ipso iure alla banca il diritto all'apertura della cassetta. In ordine all'obbligo di custodia assunto dalla banca il legislatore vuole che la custodia medesima sia continuata fino ad un determinato momento, nel quale presuppone si verifichino le condizioni necessarie per le quali l'onere della banca diventi o possa diventare troppo pesante, per cui è giusto giungere ad una risoluzione definitiva del rapporto onde non protrarne all’ infinito la responsabilità.

A tale scopo viene richiesto che la banca, scaduto il termine di durata del contratto, onde poter procedere all'apertura della cassetta, debba eseguire nei confronti dell'intestatario una intimazione — a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o di qualsiasi altro mezzo idoneo — allo scopo di constatazione della sua volontà di porre termine al servizio ed anche il cliente si presti all'apertura medesima.

L’ intimazione di per sè non è sufficiente ad autorizzare la banca all’apertura, e dopo che siano decorsi almeno sei mesi dalla data dell'intimazione è qui evidente la preoccupazione del legislatore a favore della tutela degli assenti — la richiesta dell’ autorizzazione di procedere all'apertura della cassetta. È ovvio che sarà competente il magistrato sotto la cui giurisdizione si viene a trovare il luogo dove la cassetta è conservata.

Il magistrato procederà su richiesta della banca, previo esame della documentazione sulla durata del contratto e sull'avvenuta intimazione, alla nomina di un notaio che venga delegato ad assistere all'apertura della cassetta. Nellatto di delega del notaio a tale funzione verranno eventualmente indicate le cautele che, secondo il proprio prudente arbitrio, il giudice riterrà utili in vista della tutela dell'interesse dell’intestatario o dei suoi eventuali aventi diritto. Non saranno quindi da escludere a priori le eventuali notifiche al pubblico sull'operazione che dovrà porsi in essere o le altre particolari pubblicità che il magistrato potrà ritenere confacenti allo scopo.

Tanto per propria iniziativa, quanto a seguito di richiesta specifica della banca, il pretore potrà stabilire le particolari norme per la conservazione degli oggetti rinvenuti nella cassetta (deposito alla cassa depositi e prestiti, conservazione a mano del notaio, ecc.), onde venga in ogni modo tutelato il diritto dell’intestatario o di chi per lui.

Data la natura onerosa del rapporto e per il diritto a compenso della banca, il magistrato potrà eventualmente ordinare la vendita di quella parte degli oggetti contenuti utile, cassetta che sia eventualmente sufficiente per la soddisfazione di quanto dovuto dall’ intestatario alla banca per i canoni già scaduti e maturatisi nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto e la data d'apertura della cassetta, nonchè per le spese incontrate da essa a tal fine. In dette spese dovranno ricomprendersi gli onorari dovuti al notaio per la propria assistenza e opera, che, secondo quanto è normale, consisterà nell’elencazione e formazione specificata di una distinta degli oggetti rinvenuti.

Dalla in questione emerge chiaramente l’esclusione di ogni e qualsiasi possibilità di un diritto di ritenzione della banca sugli oggetti depositati nella cassetta a soddisfazione di quanto ad essa dovuto per il servizio prestato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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