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Sezione II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 05/07/2024]

Del servizio bancario delle cassette di sicurezza

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
740 Il servizio delle cassette di sicurezza è regolato negli articoli 1839 a 1841 in modo da lasciare impregiudicata la questione della sua natura giuridica. La banca non risponde direttamente del contenuto della cassetta, ma dell'integrità della stessa e di quella dei locali adibiti al servizio, salvo il caso fortuito (art. 1839 del c.c.): la difficile prova sull'entità del contenuto è regolata dai principii generali, e deve essere fornita dal cliente. Si è affermato che, se la cassetta è intestata a più persone, ciascuna di queste ha il diritto di procedere separatamente alla sua apertura (art. 1840 del c.c., primo comma) e che, nell'ipotesi di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, La banca deve consentire l'apertura della cassetta con l'accordo di tutti gli aventi diritto (art. 1840, secondo comma), ma a condizione che abbia avuto comunicazione della morte dell'intestatario; in modo che rimane escluso ogni suo obbligo di prendere iniziative per i necessari accertamenti. La banca è autorizzata a una sollecita procedura diretta a liberare la cassetta e a riprenderne la disponibilità nei casi, non rari in pratica, in cui l'intestatario, scaduto il contratto e avendo ritirato i valori, non cura di rinnovarlo e non restituisce la chiave della cassetta (art. 1841 del c.c.).