Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente(1). Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa [1781](2).
Note
(1)
Si tratta di un contratto naturalmente oneroso ma che può non esserlo se le parti si accordano in tal senso.
(2)
Per il caso in cui i sequestranti non corrispondano il compenso, è previsto a favore del sequestratario un diritto di ritenzione quale strumento di autotutela (v. 2761, comma 3 c.c.)