Onerosità del contratto
A differenza del codice del 1865 che presumeva gratuito il contratto, ma permetteva la stipulazione di un compenso, il codice civile attuale ha adottato la proposizione inversa della onerosità del contratto, salvo patto contrario. L'onerositò non è però del carattere essenziale del contratto, che nella sua causa tipica è caratterizzato solo dallo scopo cautelare.
La controprestazione a favore del sequestratario è dunque un elemento naturalmente accessorio del sequestro.
La gratuità del sequestro convenzionale, nei casi in cui sia stata espressamente disposta tra le parti, porterà come conseguenza l'attenuazione della responsabilità per colpa del sequestratario, prevista per il depositario dell'art. 1768, 2°comma.
Se le parti non abbiano determinato il corrispettivo senza escluderlo, esso sarà equitativamente stabilito dal giudice con applicazione dell'art. 2225. Infatti il deposito, e anche il sequestro, quando è dovuta una retribuzione, costituiscono una specie particolare del genus locazione d'opera.
Indipendentemente dal compenso per la propria opera il sequestratario ha diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e l'amministrazione della cosa.
I suoi crediti, sia per il compenso che per i rimborsi, sono espressamente garantiti da privilegio sulla cosa mobile sequestrata a norma
dell'art. 2761, 3°comma, nonché dà diritto di ritenzione a norma dell'art. 2756 ult. comma, richiamato dall'art. 2761.
Tali garanzie si estendono anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritto sulla cosa (art. 2756, 2°comma).