Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
732 Nel deposito presso i magazzini generali si è tenuta distinta la disciplina dei rapporti tra depositante e magazzini generali, dalla disciplina dei due titoli caratteristici di questo genere di deposito: la fede di deposito e la nota di pegno.Dal primo aspetto il codice considera la responsabilità dei magazzini generali, che viene meno solo con la prova che la perdita, il calo o le avarie delle cose depositate sono derivate da caso fortuito o dalla natura delle merci o da vizi di essi o dell'imballaggio (
art. 1787 del c.c.); il diritto del depositante d'ispezionare la merce depositata e di ritirare i campioni d'uso (
art. 1788 del c.c.), diritto che passa al giratario della fede di deposito (
art. 1793 del c.c., ultimo comma); il diritto dei magazzini generali a vendere lo merci depositate se, al termine del contratto, esso non sono ritirate, o dopo un anno dal deposito quando il contratto è a tempo indeterminato, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento (
art. 1789 del c.c.). Circa il regime dei titoli caratteristici del deposito nei magazzini generali, esso va ricondotto alle disposizioni relative ai titoli di credito; e perciò il nuovo codice non ha riprodotto gli articoli 467, 469, 472, 476 cod. comm. Impropriamente l'art. 465, secondo comma, cod. comm. enunciava che la fede di deposito attribuisce la proprietà delle merci; mentre, come più esattamente dichiara ora l'art. 1793, primo comma, essa dà diritto alla riconsegna, diritto che, nei titoli rappresentativi, implica il possesso e la disponibilità delle cose. La vendita delle merci depositate è stata ricondotta alla disciplina stabilita dall'art. 1515 (articoli 1789 e 1796); mentre l'art. 473 cod. comm. è assorbito nelle disposizioni generali dagli articoli 2742, primo e secondo comma, e 2761, terzo comma.