Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Sezione III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Della spedizione

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
718 La spedizione ha in comune con la commissione l'agire in nome proprio e per conto altrui, mentre si differenzia da essa per l'oggetto, che è la conclusione di affari di trasporto. Lo spedizioniere infatti assume l'obbligo di stipulare un contratto di trasporto col vettore (o con i vettori se i tratti di percorso siano più), e di compiere tutte le operazioni accessorie (eventualmente costituite da altri contratti) che siano necessarie e utili al trasporto (art. 1737 del c.c.), e cioè al suo inizio, al suo proseguimento (presa a domicilio, imballaggio, sdoganamento, assicurazione, ecc.), al suo termine. Sono stati già posti in chiaro gli elementi differenziali tra spedizione e trasporto (n. 707). Occorre però rilevare che in pratica talvolta lo spedizioniere compie atti di trasporto vero e proprio: in tal caso, l'art. 1741 del c.c. attribuisce allo spedizioniere, per lo operazioni di trasporto da lui compiute, i diritti e gli obblighi del vettore. Con ciò non si è voluto escludere che persista in lui anche la veste di spedizioniere e quindi il diritto a ricevere le provvigioni, come d'altra parte gli obblighi e le responsabilità proprie del mandatario: la questione potrà risolversi, anche in base al nuovo codice, in senso affermativo, conformemente all'opinione della prevalente dottrina italiana, che analogia con quanto dispone l'art. 1735 del c.c., primo comma, circa il diritto alla provvigione del commissionario che contratta con se stesso.
719 Il contratto di spedizione è perfetto tra le parti al momento in cui si è conferito e si è accettato l'incarico convenendosi sulle cose da trasportare, sul luogo di destinazione e sul corrispettivo per l'opera di interposizione dello spedizioniere. Ma la spedizione è un mandato; e poichè questo consente la revoca fino a quando l'affare che è oggetto dell'incarico non è concluso (art. 1723 del c.c. e art. 1724 del c.c.), anche alla spedizione si è esteso il principio di revocabilità (art. 1733 del c.c.). Tale diritto, che implica altresì quello di modificare l'incarico, si può esercitare fino a che lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto; si tutelano però le legittime aspettative dello spedizioniere con l'assicurargli il rimborso delle spese e un equo compenso per l'attività prestata. Lo spedizioniere, come ogni mandatario, deve agire nell'interesse e per il maggior vantaggio del mandante; in questi limiti ha discrezionalità nella scelta delle condizioni e delle modalità del trasporto quando manchino le istruzioni del mandante (art. 1739 del c.c., primo comma), e, come ulteriore conseguenza, deve, salvo patto contrario, accreditare al mandante i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa che egli ha ottenuti (art. 1739, terzo comma). Non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose se non gli sia stato ordinato o se quest'obbligo non gli derivi dagli usi (art. 1739, secondo comma). La provvigione spettante allo spedizioniere, ove non sia stata convenuta, si determina in base alle tariffe professionali prima che in base agli usi; e può essere compresa in somma globale assieme alle spese anticipate (art. 1740 del c.c., ultimo comma). Quando deve ricorrersi agli usi per la determinazione della provvigione, dovrà aversi riguardo agli usi del luogo in cui avviene la spedizione (art.1740, primo comma), che è il luogo in cui si svolge il lavoro dello spedizioniere.