Spese della permuta
Avendosi nel contratto, almeno per presunzione, un equilibrio paritario di reciproche prestazioni oggettive, il quale appaga gli interessi convergenti delle parti nella organicità di un' unica contrattazione, rigorosamente paritaria deve essere la ripartizione delle spese, salvo l'operatività di patti contrari.
Le spese del contratto, pertanto, e le altre accessorie, rispettivamente sostenute dalle parti per provvedere in concreto alle reciproche prestazioni, come pure quelle eventuali di natura oggettiva comune, dovranno sommarsi e quindi dividersi per metà, in modo che, operate le opportune impostazioni, il carico passivo risulti paritariamente diviso.
La regola, tuttavia, come si è detto, vale solo in mancanza di patto contrario, il quale avrebbe la prevalenza, in relazione al principio dell'autonomia della volontà contrattuale. La legge non prescrive che il patto, poi, debba essere esplicito formale; potrebbe dedursi, presumibilmente, anche dall'economia complessiva della contrattazione e dalla inconciliabilità del regime paritario legale con altre clausole. Deve trattarsi peraltro di deduzione inequivoca.