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Capo III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della permuta

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
680 Anche nella definizione della permuta, come in quella della vendita (n. 668), si è dato opportuno rilievo all'effetto reale traslativo, il quale, pur quando vi è scambio di cose e di diritti, si produce per il solo fatto del consenso (art. 1552 del c.c.). Si accenna allo scambio di cosa o di diritti senza volere escludere che oggetto di permuta possa essere il trasferimento di una cosa in corrispettivo del trasferimento di un diritto. Il generico rinvio alle norme della vendita, contenuto nell'art. 1555 del c.c., ha permesso di evitare la riproduzione degli articoli 1550, 1551, 1553 del codice civile abrogate, i quali, nonostante qualche apparenza, non contenevano, come è noto, principii speciali alla permuta. Fu riprodotta invece la sostanza dell'art. 1552 più che altro allo scopo di risolvere la questione dell'importo del risarcimento dei danni, che deve liquidarsi secondo le norme della vendita, non secondo le regole generali. Assorbita nell'azione generale di rescissione per lesione quella speciale prevista per la vendita nell'art. 1529 del codice del 1865, non aveva più ragione d'essere nemmeno l'art. 1554 di detto codice. Esso, nel secondo comma, dava le direttive per distinguere la vendita dalla permuta nel caso di rifacimento in danaro; ma la dottrina potrà, in base ai principi generali, venire alle medesime conclusioni a cui aveva aderito il codice abrogato. Nuova è la disposizione dell'art. 1554 circa la divisione in parti uguali delle spese del contratto; ma il principio era già accolto in dottrina, sulla considerazione della reciprocità dell'interesse delle parti.