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Articolo 1544 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Obblighi del venditore

Dispositivo dell'art. 1544 Codice Civile

(1)Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità(2), è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario [765].

Note

(1) La norma, dettata specificamente per la vendita di eredità, prevede una obbligazione che si affianca a quelle previste a carico dell'alienante in via generale (v. 1476 c.c.).
(2) In base alla "ratio" sottesa alla norma, si deve ritenere che essa si riferisca sia alle vendite onerose (v. 1470 c.c.) che a quelle non onerose, considerando che in entrambi i casi può prodursi un indebito arricchimento (v. 2033 c.c.) a favore del venditore.

Ratio Legis

La norma è volta ad evitare che si produca, a favore dell'erede alienante, una situazione di indebito arricchimento (v. 2033 c.c.), considerando che il valore della vendita è quello che l'eredità possiede al momento della devoluzione (457 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1544 Codice Civile

Obblighi del venditore

Come nella vendita di titoli di credito le parti tengono presente il titolo qual è al momento in cui contrattano (e quindi i frutti sin da tal momento ne spettano al compratore), chi aliena un'eredità intende trasferirla quale all'acquirente appare nella sua universalità, al momento del contratto.
L'acquirente si rappresenta e vuol avere l'eredità nella sua integrità, ed ha ragione di ritenere che l'alienante gliela trasferisce integralmente, e che non ne ha toccato neanche un singolo cespite ereditario. Perciò se il venditore ha percepito frutti di qualche bene, o riscosso qualche credito, o venduto qualche cespite, poiché ha venduto cosa non più sua (se ha goduto o venduto prima di aver alienato l'eredità aveva l'obbligo di avvertirne l'acquirente) ne deve rivalere l'acquirente.

Analogamente chi vende l'azienda deve rimborsare all'acquirente tutto quanto ne ha tolto dopo l'alienazione.
Ma chi aliena l'azienda deve all'acquirente quel che ne ha tolto dopo l'alienazione, prima di tal momento ha disposto legittimamente. Invece chi aliena l'eredità la deve trasferire qual era al tempo della delazione ereditaria.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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