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Sezione III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Della vendita di cose immobili

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
374 I primi sette articoli di questa sezione (dal 402 al 408) riproducono con qualche lieve variante di forma, gli articoli 1473 a 1479 del codice vigente e 344 a 350 del progetto del 1936, relativi alla vendita immobiliare a corpo e su misura e alle divergenze tra la misura reale e quella indicata nel contratto.
Unica modificazione di sostanza da segnalare è che il termine di decadenza per l'esercizio delle azioni spettanti alle parti per il supplemento o per la riduzione del prezzo o per il recesso si è fatto decorrere per ovvi motivi dal giorno della consegna dell'immobile e non già dal giorno del contratto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
677 La disciplina della vendita di cose immobili non riproduce più l'istituto della rescissione per causa di lesione oltre la metà del giusto prezzo. Introdotto il nuovo istituto dell'azione generale di lesione (art. 1448 del c.c.), non si ritenne di poter mantenere l'azione di lesione concessa dal codice del 1855 in tema di vendita immobiliare. E' vero che l'azione generale di lesione opera in un campo più ristretto e più rigoroso; ma è anche certo che, dove non ricorrono i presupposti della medesima, non poteva più ammettersi quella speciale. La quale, tra l'altro, era arcaicamente monca, perché, rimanendo limitata alle vendite immobiliari, disconosceva la grande importanza che era venuta ad assumere la proprietà mobiliare. Con il libero scambio dei valori, il venditore poi poteva avere realizzato, nel calcolo attento delle proprie possibilità, vantaggi indiretti e considerevoli che davano alla rescissione l'impronta di una vera e propria speculazione. La stabilità delle vendite immobiliari ne risultava fortemente scossa; specialmente in questi ultimi anni in cui gli sbalzi gravi ed improvvisi dei valori immobiliari avevano indirettamente aperto la via a più frequenti contese giudiziarie. Le ragioni, che già avevano suscitato grande riluttanza negli autori del vecchio codice, si erano aggravate al punto che l'abolizione del rimedio speciale non poteva trovare alcuna seria obiezione. Non è contraddittorio che il nuovo codice abbia conservato la rescissione analoga nella divisione, dappoiché questa ha la particolare funzione di garantire l'integrale conseguimento delle quote spettanti a ciascuno. Per tale speciale funzione, il codice del 1865 aveva dato all'azione di rescissione della divisione una disciplina tutta propria, non esigendo, per l'ammissione della perizia estimatoria, quelle condizioni che aveva previste a proposito della rescissione della vendita immobiliare; la dottrina e la giurisprudenza a loro volta avevano, dalle particolarità sostanziali dell'azione, tratto argomento per ritenere applicabile ad essa, al posto della decadenza biennale, la prescrizione quinquennale.