Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto(1).
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto [1942, 1944](2).
Note
(1)
Il cedente è sempre tenuto alla veritas nominis, cioè a garantire la validità del contratto (v. 1266 c.c.).