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Articolo 1397 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Restituzione del documento della rappresentanza

Dispositivo dell'art. 1397 Codice Civile

Il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.

Ratio Legis

La norma tutela sia il rappresentato che i terzi da un possibile abuso del documento da parte del rappresentato una volta che ne sia venuto meno il potere. Al contempo, il legislatore esclude che il procuratore abbia un diritto di ritenzione quale strumento di autotutela di un eventuale credito maturato verso il rappresentato.

Spiegazione dell'art. 1397 Codice Civile

Il ritiro della procura di fronte ai terzi
A completamento di quanto si è osservato nell'illustrazione del precedente art. 1396, va qui ricordato che in generale il ritiro della procura non basta per privare il rappresentante della sua qualità di fronte ai terzi; perché così fosse, bisognerebbe presupporre in costoro l'obbligo a farsi esibire quella procura per ogni singolo affare, mentre nella vita commerciale la rapidità delle contrattazioni non consente di riscontrare, dopo il primo affare, se il rappresentante ha ancora nelle sue mani la procura.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

262 Dall'art. 35 del progetto del 1936 ho soppresso il divieto fatto al rappresentante di ritenere, a garanzia dei suoi crediti verso il rappresentato, il documento dal quale risultano i suoi poteri (art. 281).
Parlare di una ritenzione della procura a garanzia del crediti del rappresentante vuole dire considerare in un senso non tecnico la nozione di garanzia. Peraltro, che il mandatario non possa rifiutare la restituzione della procura al mandante si desume, anche senza espressa disposizione, dalla considerazione del pericolo che il possesso ulteriore del documento da parte del rappresentante può rappresentare sia per il rappresentato sia per i terzi.

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