Relazione al Libro delle Obbligazioni
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
155 Il titolo dei contratti in generate presenta fin dal suo primo articolo i segni di profondi mutamenti.
La nozione del contratto, infatti, è stata impostata sulla esigenza dell'accordo di due o più parti, non di due o più persone (art. 179). Con ciò si è voluto tenere conto dell'analisi recentemente fatta sull'elemento soggettivo del contratto, la quale ha individuato una categoria di contratti che non si esauriscono strutturalmente nella contrapposizione di più persone, ma nella contrapposizione di più parti di cui ciascuna di un centro autonomo di interessi.
Da ciò il riconoscimento legislativo del contratto plurilaterale, nel quale la molteplicità degli interessi delle varie parti e la eterogeneità di contenuto delle corrispondenti volontà, non vogliono indicare autonomia di configurazione, ma atteggiamenti particolari di un medesimo fenomeno contrattuale. Il riconoscimento di tale categoria è certamente importante, perché riconduce sotto la disciplina contrattuale una varietà di rapporti che, pur richiedendo, per alcuni lati, un proprio particolare regime, nella sostanza generale non possono sfuggire a quello previsto per i contratti: questi rapporti vanno messi in rilievo speciale nel regime, corporativo, che raggruppa interessi e funzioni economiche omogenee, contrapponendoli in una reciproca presentazione unitaria, per la esigenza di una migliore disciplina della produzione e della concorrenza.
156 La formula dell'art. 1 del progetto 1936 aveva soppresso dall'art. 1098 cod. civ. la frase "fra loro". Vero è, invece, che essa scolpisce la distinzione fra contratto e atto complesso, per la contrapposizione di interessi, che è presente nel primo e manca nel secondo; si è creduto, perciò, di riprodurre, sul punto, l'art. 1098 citato.
Il progetto del 1936 aveva considerato che il contratto serve a modificare un vincolo giuridico, e non a regolarlo secondo la dizione dell'art. 1098; è apparso, invece, che quest'ultima formula fosse più esatta e la si è, quindi, mantenuta.
Solo nella definizione da me data nell'art. 179 la precisazione che solo un rapporto di carattere patrimoniale può costituirsi, regolarsi e estinguersi mediante un contratto. Con ciò ho voluto riaffermare che il concetto di contratto è un concetto tecnico di diritto positivo, ed ho voluto quindi evitare che le norme sui contratti possano ritenersi integralmente estese a qualsiasi tipo di negozio giuridico bilaterale; il che non esclude certamente che alcune di esse possano avere anche una più vasta applicazione.
157 Non ho riprodotto la definizione dei contratti bilaterali, unilaterali, onerosi, gratuiti ed aleatori (art. 1099 a 1102 cod. civ.; art. 5 a 8 progetto del 1936).
La nozione dei primi due non avrebbe più nel mio sistema alcuna utilità essendo stata costituita, come dirò, con quella dei contratti a prestazioni corrispettive e dei contratti con obbligazioni di una sola delle parti.
La nozione dei contratti onerosi, gratuiti ed aleatori e eminentemente dogmatica, e peraltro è pacifica, dato che le formule del codice vigente esprimono una realtà del tutto intuitiva.