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Articolo 1291 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Obbligazione con alternativa multipla

Dispositivo dell'art. 1291 Codice Civile

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due.

Ratio Legis

La struttura dell'obbligazione alternativa è la stessa sia che le obbligazioni siano due sia che siano più di due, ciò che ne giustifica l'estensione normativa.

Spiegazione dell'art. 1291 Codice Civile

Obbligazioni alternative nelle quali le prestazioni sono più di due. Norme applicabili

In questo articolo si prevede l’ipotesi di obbligazione, nella quale siano dedotte alternativamente più di due prestazioni e si dispone che anche ad esse si applicano le norme antecedenti.
Analogamente disponeva l’art. #1183# del codice del 1865.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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