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Articolo 449 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Registri dello stato civile

Dispositivo dell'art. 449 Codice Civile

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Ratio Legis

La ratio della norma è quella di conferire una connotazione pubblicistica (ed attuarne i relativi controlli) alla funzione essenziale che tali registri hanno: con l'iscrizione ed il titolo, la persona fisica potrà far valere i diritti che ne conseguono.

Spiegazione dell'art. 449 Codice Civile

Anzitutto gli "stati" sono le fondamentali posizioni della persona nell'ambito della struttura sociale e familiare.
Gli Uffici, invece, sono organi amministrativi dello Stato istituiti localmente presso ogni Comune (presieduto, nella sua funzione di organo statale di vertice ed ufficiale di Governo, dal Sindaco) che accertano e danno pubblicità ai fatti che costituiscono/modificano/estinguono i predetti stati.
La disciplina è dettata dal fondamentale Testo Unico - d.P.R. 3 novembre 2000, n. 267.
I registri sono 4 (nascita, matrimonio, morte e cittadinanza), tutti in un archivio informatico e non più esclusivamente cartaceo; essi riguardano gli atti formati (mediante iscrizione, trascrizione od annotazione) presso quel Comune o relativi ai soggetti ivi residenti.
La pubblicità che emerge dall'atto di stato civile è di natura dichiarativa, ossia ha il fine dell'opponibilità ai terzi dello stato registrato.
Le modalità di registrazione degli atti sono 3:
- iscrizione: comporta la registrazione degli atti ricevuti e compilati dallo stesso ufficio dell'Ufficiale di stato civile che tiene il medesimo registro (ad es. atti dei matrimoni celebrati innanzi all'Ufficiale dello stato civile, o dichiarazioni di nascita allo stesso rese);
- trascrizione: comporta la registrazione avente ad oggetto un atto ricevuto da altro pubblico ufficiale, o emesso da altra autorità (ad es. atti dei matrimoni celebrati innanzi a ministri di culto, v. art. 63 co. II lett. a dell'Ord. stato civile) ;
- annotazione: comporta una registrazione accessoria o complementare ad un altro atto registrato (ad es. annotazione , nell'atto di nascita, della dichiarazione di riconoscimento di figlio ai sensi dell'art. 254 del c.c. ed art. 43 Ord. stato civile).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 449 Codice Civile

Cass. civ. n. 19599/2016

È riconoscibile in Italia un atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale risulti che il nato è figlio di due donne (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), atteso che non esiste, a livello di principi costituzionali primari, come tali di ordine pubblico ed immodificabili dal legislatore ordinario, alcun divieto, per le coppie omosessuali, di accogliere e generare figli, venendo in rilievo la fondamentale e generale libertà delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie eterosessuali.

Il riconoscimento e la trascrizione, nel registro dello stato civile in Italia, di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa, per aver la prima donato l'ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non contrastano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla conservazione dello "status filiationis", validamente acquisito all'estero.

L'atto di nascita straniero, validamente formato, da cui risulti la nascita di un figlio da due madri, per avere l'una donato l'ovulo e l'altra partorito, non contrasta, di per sé, con l'ordine pubblico per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell'ordinamento italiano dalla l. n. 40 del 2004, rappresentando quest'ultima una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario su una materia, pur eticamente sensibile e di rilevanza costituzionale, sulla quale le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate.

Il giudice nazionale, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, deve verificare non già se quell'atto applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto a più norme interne (benché imperative o inderogabili), ma se contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo desumibili dalla Costituzione, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Cass. civ. n. 1599/2000

Nell'esercizio della funzione di tenuta dei registri dello stato civile, il sindaco assumendo la veste di ufficiale di Governo, agisce quale organo dello Stato in posizione di dipendenza gerarchica anche rispetto agli organi statali centrali (Ministero della giustizia) e locali di grado superiore (Procuratore della Repubblica). Pertanto nelle controversie relative allo svolgimento di tale funzione (nella specie: rifiuto di trascrizione di una sentenza di divorzio) la legittimazione passiva appartiene non al comune, ma allo Stato.

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