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Articolo 398 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Revoca dell'emancipazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 398 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 8 marzo 1975 n. 39

[Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacità ad amministrare, l'emancipazione accordata per l'articolo 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore.

Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela e vi rimane sino all'età maggiore.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

193 A proposito della revoca dell'emancipazione è sembrata superflua l'aggiunta, che era stata proposta, dell'inciso che la revoca non pregiudica i diritti dei terzi neppure per le operazioni in corso, perché, o le operazioni in corso hanno dato luogo a veri e propri diritti e questi restano salvi, o hanno dato luogo a semplici aspettative e queste non possono ottenere protezione. Si stabilisce, a garanzia dell'emancipato, che il giudice tutelare, prima di revocare l'emancipazione, deve sentire il minore.

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