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Articolo 246 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/04/2026]

Trasmissibilità dell'azione

Dispositivo dell'art. 246 Codice Civile

(1)Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento della paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti(2).

Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) In tema di legittimazione sostanziale, l'articolo in esame ben delimita i soggetti ed esclude i diversi da discendenti ed ascendenti; unica estensione derogabile è consentita per la prosecuzione dell'azione di disconoscimento da parte del genitore esercente la patria potestà, desumibile dall'art. 320 del c.c. e per la quale non occorre la previa autorizzazione del giudice tutelare (Cass. n. 1233/1977).

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nel permettere l'accertamento del reale rapporto di filiazione, sia pure entro limiti di legittimazione attiva e determinati termini temporali.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 246 Codice Civile

Cass. civ. n. 27903/2021

In tema di azione di disconoscimento della paternità, in caso di morte del titolare, la relativa azione può essere proposta dai suoi ascendenti o discendenti, nel termine di decadenza previsto dall'art. 244 c.c., che decorre dalla data del decesso del dante causa, se essi erano già a conoscenza della nascita o, in caso contrario, dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento in qualunque modo acquisita.
–
Posto che l'azione di disconoscimento della paternità, qualora il presunto padre sia morto senza averla proposta, pur non essendo incorso in decadenza, si trasmette ai suoi discendenti o ascendenti, questi potranno esercitarla nel termine annuale decorrente dalla morte del presunto padre, se essi a tale data erano già a conoscenza della nascita ovvero, in caso contrario, dalla conoscenza della nascita in qualunque modo acquisita, a prescindere dalla loro presenza o ritorno nel luogo della nascita.

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