Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
[La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda. Le spese per la restituzione della dote sono a carico del marito.]
[La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda. Le spese per la restituzione della dote sono a carico del marito.]
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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