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Articolo 199 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Divisione dei frutti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 199 Codice Civile

Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

[Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all'anno.

L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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