Cass. civ. n. 17620/2013
Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido. Ne deriva che in tal caso il figlio va considerato, a tutti gli effetti, nato in costanza di matrimonio, onde competente a decidere della regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra questi e i genitori é il tribunale ordinario. (Regola competenza d'ufficio).
Cass. civ. n. 9218/1995
Qualora un soggetto impugni un matrimonio, sostenendone l'inesistenza, per il fatto che il relativo atto di stato civile non contiene le indicazioni di cui ai nn. 6 («la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie») e 8 («la dichiarazione fatta dall'ufficiale di stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio») dell'art. 126 dell'ordinamento dello stato civile, la difesa della controparte, la quale eccepisca che l'omissione riguarda l'atto e non la celebrazione, può provare, con ogni mezzo, che tali dichiarazioni sono state rese, anche se non siano materialmente inserite nell'atto, non sussistendo la limitazione dei mezzi di prova ricavabile dagli artt. 132 e 133 c.c., atteso che il convenuto dimostra il proprio titolo di coniuge sulla base dell'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 130 c.c., e che la prova, con ogni mezzo, dell'intervenuta manifestazione del consenso «
ad nuptias» può sempre essere fornita allo scopo di ottenere la rettificazione dell'atto ovvero, nel corso di un'azione di stato, per integrare le risultanze degli atti dello stato civile e, quindi, modificarli, ove si accerti la incompletezza della loro redazione.