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Articolo 339 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Curatore del nascituro

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 339 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 159 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

[Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, può nominare un curatore per la protezione del nascituro e, occorrendo, per l'amministrazione dei beni di lui.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

173 E' stata accolta nell'art. 339, che tratta del curatore del nascituro, la proposta di autorizzare, in difformità dal progetto, anche il pubblico ministero a chiederne la nomina, mantenendosi però la competenza del tribunale, secondo le direttive seguite per tutti i provvedimenti di questa specie. Riguardo alla formula, è sembrato opportuno mantenere la dizione del progetto definitivo (art. 347), la quale ben determina la funzione del curatore, rivolta alla tutela del nascituro. Tale tutela non potrebbe non riguardare anche gli interessi patrimoniali, qualora questi sussistessero. Su questo punto però è stato lievemente modificato il testo del progetto, aggiungendosi l'inciso «occorrendo», per mettere in chiaro che la funzione principale del curatore rimane pur sempre quella della protezione del nascituro.

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