(1)Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale(2), con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo [147].
Note
(1)
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 151 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
Qualora il genitore contragga un nuovo matrimonio, conserverà la titolarità dell'usufrutto legale a condizione che mantenga la responsabilità genitoriale sui figli, ma solamente per i figli stessi e non per un eventuale mantenimento della nuova famiglia.