(1)Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario [1001](2).
Note
(1)
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 148 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
Diversamente ed ulteriormente specificando rispetto all'usufrutto come generalmente previsto, con tale disposizione si rimanda a particolari aspetti della disciplina: ne risulta che, sulla scorta dell'art. 1004 del c.c., i genitori potranno destinare le utilità tratte dai beni in usufrutto appartenenti ai figli solamente dopo aver provveduto all'amministrazione, custodia e manutenzione dei beni stessi (co. I dell'articolo del Libro 3 del c.c.).