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Articolo 4 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

(L. 8 febbraio 2006, n. 54)

[Aggiornato al 06/04/2018]

Disposizioni finali

Dispositivo dell'art. 4 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

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