L'espressione, in materia di risarcimento del danno, indica la funzione essenziale del risarcimento: rimettere il patrimonio del danneggiato nello stato di prima, nella situazione preesistente all'atto illecito. Questa forma di risarcimento del danno si oppone a quella detta "per equivalente": quest'ultima consistente nella dazione di una somma di danaro, a differenza del risarcimento in forma specifica, che consiste in una reintegrazione in natura della precedente situazione. L'espressione si ritrova spesso anche in ambito penale, dove sta a indicare l'obbligo di restituire le cose mobili o immobili sottratte o carpite mediante un'azione criminosa.