Il fedecommesso, vietato nel nostro ordinamento, si ha quando il testatore impone all'erede o al legatario istituito l'obbligo di conservare i beni, affinché alla sua morte tali beni possano automaticamente passare ad altra persona indicata dal testatore medesimo. Si ha sostituzione fedecommissaria, unica forma di fedecommesso non vietata dall'ordinamento, quando i genitori o altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto istituisco rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.