Vendita aleatoria di cosa futura
L'espressione fa riferimento alla vendita di cosa futura con carattere aleatorio. Essa deriva dal fatto che nel diritto romano la spes (speranza) era assimilata all'alea, cioč al rischio. Infatti, in questa particolare forma di vendita di cose future, il compratore si affida alla sorte e si assume il rischio dell'eventualitā che il bene oggetto della vendita non venga ad esistenza. L'aleatorietā non si presume, ma deve risultare da una espressa previsione delle parti. Trattandosi di contratto aleatorio, deve ritenersi inapplicabile la disciplina della risoluzione per eccessiva onerositā sopravvenuta.