Colui cui è lasciato l'uso di una cosa può goderne, ma non può trarne frutto
Il brocardo enuncia un'antica massima, ancor oggi valida, ma parzialmente temperata dalla disposizione del codice civile che disciplina il diritto di uso, ai sensi dela quale chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsene e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.