La formuletta, giā utilizzata nel diritto romano con lo stesso significato, indica il potere spettante alle parti di sciogliere il contratto a proprio piacimento, cioč manifestando la loro volontā risolutoria (il "cenno" sta proprio ad indicare un semplice atto di volontā). L'ordinamento attuale concede alle parti questo potere in molti casi: per quanto riguarda l'ambito dei rapporti di lavoro, č stata notevolmente ristretta la libera recedibilitā del datore di lavoro, in omaggio alla prevalente corrente garantista in materia di licenziamento.