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Articolo 21 Statuto dei lavoratori

(L. 20 maggio 1970, n. 300)

[Aggiornato al 26/05/2022]

Referendum

Dispositivo dell'art. 21 Statuto dei lavoratori

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivitą sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unitą produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalitą per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

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